IVA al 21 percento, da quando? La legge di conversione del decreto legge n°138/2011 approvata il 14/09/2011, e pubblicata oggi 16 settembre 2011, prevede fra l’altro, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria IVA che passa dal 20% al 21 percento.
La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni “effettuate” a partire da domani 17/09/2011 data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, (il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Per individuare il momento di effettuazione delle operazioni deve essere fatto riferimento alle disposizioni dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone momenti differenti a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere.
Cessioni di beni
Le cessioni di beni si considerano effettuate:
beni immobili: al momento della stipulazione dell’atto;
beni mobili: al momento della consegna o spedizione.
Se prima della stipula dell’atto o la consegna o spedizione dei beni è stata emessa la fattura o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di effettuazione del pagamento.
Esempio: se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21 % è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione materialmente non ancora effettuata, l’aliquota IVA applicabile è quella del 20%.
Stessa regola anche se è stato pagato un acconto.
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l’IVA con aliquota del 21%.
Per le cessioni di beni con emissione del documento di trasporto e di consegna (D.P.R. n. 472/1996), cioè quelle con fatturazione differita, fondamentale è la data della consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve riportare l’aliquota IVA vigente in tale momento.
Le eventuali note di credito emesse dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota IVA, devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell’operazione principale a cui esse si riferiscono.
In altri termini, le stesse devono riportare l’IVA con aliquota del 20% se ineriscono ad operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.
Prestazione di servizi
A norma dell’art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o alla data di emissione della fattura se antecedente e, quindi, l’aliquota IVA applicabile risulta essere quelle vigente al momento di uno dei due citati eventi
Riepilogando:
Tabella
| Tipo operazione | Momento di effettuazione dell’operazione
| Cessione di beni immobili | La stipula dell’atto
| Cessione di beni mobili | La consegna o la spedizione del bene
| Prestazioni di servizi | Il pagamento del corrispettivo
| Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo | La fine del mese o quello successivo in cui sono rese
| Cessioni di beni tramite contratti di leasing | Il pagamento dei canoni periodici
| Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad esempio di acqua, gas ecc.) | Il pagamento del corrispettivo
| Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad esempio di acqua, gas ecc.) | Il pagamento del corrispettivo
| Beni dell’impresa destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ed ad altre finalità estranee all’esercizio d’impresa | L’atto del prelievo dei beni
| Prestazioni gratuite destinate al consumo personale o familiare dell’imprenditore ed ad altre finalità estranee all’esercizio d’impresa | Quando sono rese
| Cessioni di beni il cui corrispettivo, in base alla legge, usi commerciali, accordi contrattuali o economici collettivi, è commisurato a elementi non conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione | Entro il mese successivo a quello in cui tali elementi divengono noti o, comunque, il prezzo viene determinato
| Pagamento di una caparra | Quando le parti la trasformano in acconto o viene scomputata dal prezzo pattuito in sede di esatto adempimento del contratto.