Il decreto “Sostegni” ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto o che producono reddito agrario.
Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali
Sono esclusi dal contributo:
- i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno cessato l’attività;
- i soggetti che hanno aperto la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari.
Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra. Ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva, ovvero i mesi di esercizio dell’attività.
Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:
FATTURATO | PERCENTUALE |
FINO a € 100.000,00 | 60% |
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00 | 50% |
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00 | 40% |
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00 | 30% |
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00 | 20% |
E’ previsto un limite minimo del contributo pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e pari ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti ecc..). E’ altresì previsto che il contributo, in ogni caso, non possa superare euro 150.000.
I soggetti beneficiari possono scegliere le modalità con cui fruire del contributo tra:
- erogazione del contributo;
- riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Il contributo non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.