Auto data in uso per più di 30 giorni a diverso utilizzatore.
Utilizzatore del veicolo diverso dall’intestatario per più di 30 giorni consecutivi? La nuova normativa è entrata in vigore e richiede l’aggiornamento della carta di circolazione. L’obbligo, a carico dell’utilizzatore, riguarda i casi di accordi scritti o verbali di comodato o a casi di custodia giudiziale o di locazione senza conducente (leasing). Le sanzioni per mancato adempimento consistono in una multa di 705 euro unitamente al ritiro della carta di circolazione. I casi di esonero sono tuttavia molteplici: l’obbligo di aggiornamento non è richiesto per i parenti dell’utilizzatore, per tutti quei casi nei quali non ci sia un accordo verbale o scritto di comodato. Nessun adempimento da parte dell’utilizzatore neanche nei casi di leasing, nei quali tutti gli obblighi competono al proprietario del mezzo anziché all’utilizzatore. Gli obblighi decorrono per gli atti stipulati dopo il 3 novembre 2014, la norma non ha valore retroattivo.
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Comodato, la novità a livello normativo.
L’ adempimento in questione trova origine nell’introduzione del comma 4 bis all’art. 94 del Codice della strada (D.Lgs n. 285/92). Tale norma introduce un obbligo di comunicazione alla Motorizzazione Civile riguardo a tutti gli eventi che comportino variazioni in merito all’intestatario della carta di circolazione e alla disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
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Ambito di applicazione della norma e casi di esonero.
La circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) chiarisce l’ambito di applicazione di tale norma:
l’obbligo di comunicazione riguarda tutti gli autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi in caso di detenzione superiore ai 30 giorni in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Le fattispecie rilevanti che richiedono la comunicazione sono le seguenti:
- Comodato d’uso
- Comodato di veicoli aziendali
- Custodia giudiziale
- Locazione senza conducente
Ciascuna di esse è caratterizzata da un atto formale o verbale chele origina. Basta quindi che non ci sia un atto formale o verbale di comodato o un caso di custodia giudiziale o di locazione senza conducente per non avere l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione Civile riguardante l’aggiornamento della carta di circolazione.
Quindi le altre situazioni che non ricadono nelle precedenti come ad esempio:
l’utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali (l’uso non è esclusivo)
i fringe benefits (viene meno la gratuità)
non sono interessati dall’adempimento.
Inoltre sono comunque fuori dall’ambito di applicazione della norma tutti i casi nei quali più dipendenti o collaboratori utilizzino lo stesso veicolo aziendale alternativamente.
Qualora non ci siano contratti alla base dell’utilizzo del veicolo da parte di soggetti diversi dall’intestatario per periodi superiori ai 30 giorni, ma è comunque possibile che tali soggetti diversi dall’intestatario utilizzino il veicolo è opportuno produrre una dichiarazione a firma del rappresentante legale della società nella quale vengono indicati i soggetti autorizzati all’uso delle vetture aziendali.
Questo perché dal dettato normativo emerge che questo obbligo non interessa solo il caso in cui il soggetto utilizzatore sia un socio o un amministratore, ma anche il caso in cui sia un dipendente.
Un modello per questa dichiarazione, riguardante il caso specifico in cui il soggetto utilizzatore sia un dipendente, viene allegato alla presente (allegato A).
La redazione di questo documento non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata al fine di evitare possibili contestazioni da parte degli organi di polizia in caso di controllo.
Nel caso in cui l’utilizzatore sia un socio o un amministratore si consiglia di tenere nel veicolo una visura camerale che certifichi i rapporti di questi ultimi con la società a cui il veicolo è intestato.
Per quanto riguarda la fattispecie della locazione senza conducente (leasing) per esigenze di semplificazione il legislatore ha riservato la competenza di tutti gli adempimenti alla società di locazione, quindi nulla compete all’azienda utilizzatrice.
Per completezza si evidenzia il fatto che comunque sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i familiari conviventi e i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t e, in ogni caso,la cui disponibilità non sia sottoposta a titoli autorizzativi. Sono quindi esonerati anche:
tutti i casi in cui i veicoli sono in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente).
Ai fini di rendere più chiara la trattazione si forniscono alcuni esempi per i quali è necessario l’adempimento di comunicazione alla Motorizzazione Civile:
Veicolo assegnato al dipendente in forza di un contratto di comodato o specifico accordo che comprende anche l’uso personale del veicolo stesso;
Veicolo di proprietà delle case costruttrici concessi in comodato per periodi superiori ai trenta giorni;
Veicoli in disponibilità di aziende a titolo di proprietà, leasing, usufrutto da queste concessi in comodato gratuito ai propri soci, amministratori o dipendenti per periodi superiori ai 30 giorni.
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Modalità operative per l’aggiornamento della Carta di Circolazione e comunicazione alla motorizzazione civile.
Nei casi in cui è necessario l’adempimento di comunicazione (comodato d’uso, comodato d’uso di veicoli aziendali, provvedimenti di affidamento del veicolo in custodia giudiziaria ecc..) la persona fisica utilizzatrice presenta la comunicazione alla motorizzazione volta all’ annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli allegando copia dei seguenti versamenti:
16 euro a titolo di imposta di bollo effettuato tramite c/c/p n. 4028
9 euro a titolo di diritti di motorizzazione effettuato tramite c/c/p n. 9001
La presentazione dell’istanza può essere effettuata anche dall’intestatario del veicolo, in questo caso la presentazione deve avvenire tramite delega da parte della persona fisica o giuridica che riceve il veicolo in utilizzo. A tal proposito la circolare del M.I.T. fornisce due modelli di delega a seconda che il soggetto che la redige sia una persona fisica piuttosto che una persona giuridica, (ALLEGATI A1 E A2).
Come contropartita alla presentazione dell’istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni ricevute. L’assenza di tale attestazione a bordo del veicolo aziendale non è sanzionabile.
La norma parla di “detenzione abituale non superiore a 30 gg”e si riferisce a giorni naturali e consecutivi. La comunicazione va fatta entro 30 gg che decorrono da momenti diversi a seconda della fattispecie che integra l’obbligo dell’adempimento.
Si esclude inoltre che un medesimo veicolo possa essere intestato contemporaneamente a due o più utilizzatori.
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Decorrenza dei termini e sanzioni (Multa 705 euro e ritiro carta di circolazione).
Gli obblighi fino ad ora evidenziati decorrono per gli atti posti in essere dal 03/11/2014. Si esclude pertanto che la norma abbia valore retroattivo.
Per quanto riguarda le sanzioni la violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a euro 705 e con il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.lgs 285/92.
Autore: Dott. Andrea Cozzarolo
Allegato A:
PDF facsimile della dichiarazione a firma del rappresentante legale della società nella quale vengono indicati i soggetti autorizzati all’uso delle vetture aziendali (dipendenti).
Allegato A/1
PDF facsimile Delega al proprietario per la presentazione della comunicazione alla Motorizzazione Civile (Persone Fisiche)
Allegato A/2
PDF facsimile Delega al proprietario per la presentazione della comunicazione alla Motorizzazione Civile (Persone Giuridiche)