Tipi di società: quale forma societaria scegliere?


Che società aprire?

quale forma societaria immagine in evidenzaQuando si vuole avviare una nuova attività imprenditoriale in forma associata si deve considerare che ad ogni attività corrisponde la forma societaria appropriata.

Quest’ultima dipende anche da altri fattori come le esigenze degli investitori, l’impatto o meno sul patrimonio  personale dei soci, il rischio che si intende correre, il numero dei soci.

Insomma, con tanti parametri da valutare la scelta sulla forma societaria non è da compiere con leggerezza.

Bisogna anche chiarire che non esiste la migliore forma societaria in assoluto.

Esiste invece quella che, in base alla quantità e qualità dei soci e all’attività da svolgere, risponde meglio alle caratteristiche del mercato e offre la possibilità di avviarsi in un percorso imprenditoriale con più entusiasmo e fiducia.

 

Responsabilità limitata o illimitata?

La questione centrale, riguardo alla forma societaria più conveniente, ruota intorno al concetto di responsabilità patrimoniale.

L’imprenditore (o meglio i soci imprenditori) hanno due opzioni fondamentali:

  • scegliere una forma societaria che limita la responsabilità patrimoniale al patrimonio della società o
  • scegliere una tipologia di società che estende la responsabilità anche al patrimonio personale dei soci.

La scelta dipende dal grado di affidabilità dei soci, dalle garanzie che ognuno di loro è disposto portare per potenziare il progetto societario e dal grado di rischio dell’attività.

 

Società a responsabilità personale

Tra le società che prevedono una responsabilità personale (i soci rispondono con il loro patrimonio in modo illimitato e solidale), troviamo la forma base che è la società semplice.

È il tipo più elementare ma non può essere usata per un’attività commerciale; può però avere ad oggetto un’attività economica lucrativa (impresa agricola).

Passiamo quindi alla società in nome collettivo (SNC), che può essere usata per attività commerciali ed è regolata dagli artt. 2291 e ss. del codice civile.

I soci, generalmente anche amministratori, sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti della società indipendentemente dalla quota di partecipazione apportata.  

A seguire, sempre tra le società con responsabilità personale, troviamo la società in accomandita semplice (SAS).

La SAS ha una particolare caratteristica. Vi sono due categorie di soci:

  • Soci accomandatari che sono anche gli amministratori e, quindi, tenuti a far fronte alle passività sociali personalmente ed illimitatamente
  • Soci accomandanti che non gestiscono gli affari sociali e rispondono limitatamente alla quota conferita.

 

Società di capitali

Nella categoria delle società di capitali, cioè quelle in cui la responsabilità è limitata al capitale aziendale, troviamo la

  • società a responsabilità limitata (SRL).

Si dice che ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: fatta eccezione per limitati casi, risponde per i debiti contratti e gli impegni assunti esclusivamente con il suo patrimonio.

Nella stessa categoria, il nostro ordinamento giuridico prevede:

  • la società per azioni (SpA), per la quale le  partecipazioni dei soci sono identificate da titoli trasferibili che sono appunto le azioni;
  • la società in accomandita per azioni (SAPA), che per certi versi somiglia alla società in accomandita semplice, ma se ne differenzia perché dotata di personalità giuridica autonoma.

 

Società cooperative

La società cooperativa merita un discorso a parte perché il suo scopo è mutualistico.

Godono comunque di autonomia patrimoniale perfetta e sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall’articolo 2511 all’art. 2548.

Se hanno meno di 9 soci è obbligatoria l’applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata.

Queste norme possono essere applicate anche nel caso in cui  il numero dei soci fosse inferiore a venti e l’attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.

 

Vantaggi e svantaggi

Se conviene aprire una società di persone o una SRL, dunque, dipende da moltissimi fattori, in primis dal grado di autonomia patrimoniale che si vuole conferire alla struttura.

Certamente i costi di avvio o gestione per una società in nome collettivo, ad esempio, sono ridotti ma la responsabilità è illimitata.

Allo stesso modo una società a responsabilità limitata offre autonomia patrimoniale perfetta, ma richiede anche un maggior numero di adempimenti e una gestione contabile più complessa.

A proposito dell’aspetto contabile  occorre fare delle opportune considerazioni in termini di contabilità ordinaria e contabilità semplificata.

 

Contabilità semplificata o ordinaria

In generale la contabilità semplificata, prevista per le imprese con ricavi non superiori a 400.000 € per le prestazioni di servizi o 700.000 € per le altre attività, è ammessa per le società di persone e consente di tenere i  soli registri contabili rilevanti ai fini IVA.

Un regime che in quanto a impianto dei conti e ad invio dei documenti obbligatori online, si presenta, come dice il nome stesso, come procedura semplificata.

Diversamente, superate queste soglie, scatta la contabilità ordinaria, cioè quella da tenere con il meccanismo della partita doppia che è obbligatoria, indipendentemente dalle soglie, per società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e cooperative.

Si tratta certamente di un meccanismo più complesso che deve portare alla redazione del bilancio d’esercizio.

La diversa complessità degli adempimenti non deve, però, essere elemento discriminante per la scelta del tipo di società perché oggi esistono supporti tecnologici che consentono la tenuta di una contabilità ordinaria anche a coloro che non hanno grande dimestichezza con questa tecnica.

 

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