L’art. 2 del DL 157/2020 (Decreto Ristori Quater) prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di Dicembre relativi :
- ai versamenti periodici dell’IVA relativa al mese di novembre 2020 (in scadenza il 16 dicembre);
- all’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (il 27 dicembre è giorno festivo);
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- a i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza sanzioni o interessi, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE
Possono beneficiare della sospensione:
- i soggetti che, indipendentemente dalla zona in cui ha sede la loro l’attività, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- i soggetti che, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dalla sede dell’attività, esercitino attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 o che esercitino attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “Zone rosse” o “Zone arancioni” cosi come classificate alla data del 26 Novembre dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al DL 149/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- i soggetti che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
N.B. Alla data del 26 Novembre le ordinanze del Ministero della Salute classificavano le seguenti regioni in zona arancione o rossa:
ZONA ARANCIONE: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
ZONA ROSSA: Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano