Ecco le nuove modalità di compensazione previste dopo l’entrata in vigore del DL 50/2017 del 24/04/2017
Non è più possibile, in nessun caso, presentare i modelli F24 con tributi da compensare tramite home banking.
Il decreto ha infatti introdotto l’obbligo dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le compensazioni effettuate nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.
Riepiloghiamo le nuove regole generali sull’utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche:
- il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) e non può essere presentato in forma “cartacea” e tramite il servizio di remote/home banking gestito da Banche o Poste.
- il mod. F24 che contiene delle compensazioni e presenta un saldo “a debito”, in base alle nuove disposizioni, va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline), escludendo la possibilità di utilizzo del servizio di remote/home banking.
- il mod. F24 senza compensazioni, può essere presentato con il remot e/home banking o con le ordinarie modalità telematiche (Entratel, Fisconline, ).
Per poter gestire autonomamente i versamenti che presentano compensazioni è possibile iscriversi ai servizi Entratel oppure Fisconline, recandosi personalmente presso l’Agenzia delle Entrate di competenza che provvederà al rilascio delle credenziali di accesso al servizio. Si sottolinea che l’attivazione del servizio presso l’Agenzia delle Entrate deve essere eseguita esclusivamente e personalmente dal titolare / legale rappresentante della società.
Lo staff di Contabilità Facile è a disposizione per l’inoltro dei modelli F24 tramite i canali Entratel con intermediari abilitati, qualora ne venga fatta espressa richiesta e venga compilata la relativa delega (servizio a pagamento come da tariffario).