La Legge di Bilancio 2020 ha confermato il regime forfettario e la flat tax al 15% per ricavi e compensi fino a 65.000 euro, introducendo però alcune modifiche che richiedono una duplice verifica per i contribuenti che si avvalgono di tale regime.
In particolare potranno continuare ad avvalersi del regime forfettario nel 2020 i contribuenti che :
- Abbiano sostenuto, nell’anno precedente, spese per un ammontare complessivamente NON superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori (incluse spese per lavorio accessorio e per utili erogati ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro);
- Abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da pensione, redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati, per un importo NON SUPERIORE a 30.000 euro lordi; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Rimangono invece ferme le altre cause di esclusione dal regime già previste nel 2019. Quindi il regime continua ad essere precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:
- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari e controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
La fattura elettronica per i forfettari rimane facoltativa anche per il 2020. I contribuenti che opteranno per la fatturazione elettronica beneficeranno di una riduzione di un anno dei termini di accertamento.