Il decreto sostegni bis prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese, articolato in tre forme:
- Contributo “automatico”;
- Contributo “alternativo”;
- Contributo “residuale”.
Il contributo “automatico”, è concesso, in misura pari a quello già riconosciuto e senza necessità di presentare alcuna istanza, a tutti i soggetti che hanno richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui al DL Sostegni. II contributo verrà erogato con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).
Il contributo “alternativo”, è concesso invece a:
- tutti i soggetti che hanno presentato l’istanza per il contributo del DL Sostegni ed hanno ricevuto il contributo “automatico”, per l’eventuale importo eccedente in base ai nuovi parametri successivamente esposti;
- tutti i soggetti che non hanno presentato l’istanza per il contributo del DL Sostegni;
- i soggetti interessati son coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, diversi da enti pubblici e intermediari finanziari.
I requisiti per l’accesso al contributo alternativo sono i seguenti:
- ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- riduzione di almeno il 30% dell’ ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 4.2020- 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 -31.3.2020;
Per l’ottenimento del contributo “alternativo” è necessario presentare apposita istanza previa presentazione della comunicazione liquidazione IVA riferita al primo trimestre 2021.
La misura del contributo è determinata applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020 :
- per i soggetti che hanno ottenuto il contributo ex DL Sostegni:
- 60% fino a 100.000 euro di ricavi 2019;
- 50% da 100.000 a 400.000 euro di ricavi 2019;
- 40% da 400.000 a 1 milione di euro di ricavi 2019;
- 30% da 1 a 5 milioni di euro di ricavi 2019;
- 20% da 5 a 10 milioni di euro di ricavi 2019.
- per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL Sostegni:
- 90% fino a 100.000 euro di ricavi 2019;
- 70% da 100.000 a 400.000 euro di ricavi 2019;
- 50% da 400.000 a 1 milione di euro di ricavi 2019;
- 40% da 1 a 5 milioni di euro di ricavi 2019;
- 30% da 5 a 10 milioni di euro di ricavi 2019.
Il contributo “alternativo” è riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.
Per i soggetti che hanno ottenuto il contributo ex DL Sostegni, sarà necessario presentare istanza per il contributo “alternativo” soltanto qualora la misura dello stesso risulti superiore al contributo “automatico”.
I soggetti che abbiano beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale conguaglio sulla base dell’istanza presentata per il contributo “alternativo”. Se invece, dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza, restando dovuto il contributo “automatico”.
Il contributo “residuale” è un ulteriore contributo a fondo perduto riconosciuto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 e diversi da enti pubblici e intermediari finanziari purché i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e a condizione che vi sia una riduzione del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Bisognerà attendere l’emanazione di tale decreto attuativo anche per conoscere la misura del contributo e le modalità di presentazione dell’istanza