FONDO PERDUTO DECRETO “SOSTEGNI”

Il decreto “Sostegni” ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto o che producono reddito agrario.

Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

Sono esclusi dal contributo:

  • i soggetti che,  alla data di entrata in vigore del decreto, hanno cessato l’attività;
  • i soggetti che hanno aperto la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari.


Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019
.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra. Ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva, ovvero i mesi di esercizio dell’attività.

Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00 60%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00 50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00 40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00 30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00 20%

E’ previsto un limite minimo del contributo pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e pari ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti ecc..). E’ altresì previsto che il contributo, in ogni caso, non possa superare euro 150.000.

I soggetti beneficiari possono scegliere le modalità con cui fruire del contributo tra:

  • erogazione del contributo;
  • riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Il contributo non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

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