DIFFERIMENTO CARTELLE E PROROGHE VERSAMENTI DEL DECRETO “SOSTEGNI”

  1. PROROGA VERSAMENTI CARTELLE

Prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi esecutivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.

  1. PROROGA VERSAMENTI “ROTTAMAZIONE TER”

I termini di versamento delle rate relative alla “rottamazione ter” e al “saldo e stralcio” sono differiti al

  • 31 luglio 2021 per il versamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • 30 novembre 2021 per il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

  1. ANNULLAMENTO CARTELLE PER DEBITI FINO A 5.000 EURO PERIODO 2000-2010

Previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,  relativi:

  • alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L’attuazione della norma è affidata ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Lo stralcio non si applica:

  • ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018; (già soggetti a definizione agevolata delle cartelle).
  • alle risorse proprie tradizionali UE( dazi doganali ecc..);
  • all’Iva all’importazione.
  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLI AUTOMATIZZATI

E’ stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 per i soggetti che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.

La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e degli importi aggiuntivi.

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